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Predisporre una pratica

Predisporre una pratica

Dal 1° aprile 2010 la comunicazione unica per la nascita d’impresa, di cui all’art. 9 del D.L. 07/2007 convertito nella Legge 40/2007,  è l’unica modalità consentita per la presentazione delle pratiche al registro delle imprese (ad esclusione dei bilanci).
 
Deve essere obbligatoriamente utilizzata per ogni tipo di impresa (anche individuale o artigiana).
 
Tale procedura consente alle imprese la presentazione in formato digitale, per via telematica, delle domande di iscrizione, variazione e cessazione contemporaneamente al Registro Imprese, Inps, Inail, all’Agenzia delle entrate, al SUAP, agli organi regionali deputati alla tenuta dell’Albo delle imprese Artigiane ed al MSE per la tenuta dell’Albo delle società cooperative.
 
La comunicazione unica, valida anche ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali, deve essere inviata, una volta firmata digitalmente e corredata da tutti gli ulteriori allegati eventualmente necessari, alla Camera di Commercio di competenza che provvederà ad inoltrarla, dopo averla sottoposta ai necessari controlli, alle altre pubbliche amministrazioni destinatarie.
Predisporre una pratica
  • Comunica Starweb è un servizio per compilare e trasmettere online pratiche di Comunicazione Unica, anche artigiane: un servizio a compilazione guidata (ad adempimenti), che non richiede alcuna installazione di software. Per quelle pratiche per cui non è possibile predisporle con Starweb è possibile procedere con il servizio DIRE.
  • DIRE (Depositi e Istanze al Registro imprese) è il servizio per compilare e trasmettere online pratiche di Comunicazione Unica e Bilanci. Permette la compilazione della modulistica del Registro Imprese consentendo la predisposizione di gran parte degli adempimenti disponibili in Comunica Starweb.

    Per maggiori informazioni e per il download dei software o l’accesso al servizio DIRE è possibile consultare l’apposita pagina del sito www.registroimprese.
Firmare digitalmente una pratica
Nell’ambito dei processi di digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna non accetta più domande di iscrizione o deposito cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, cioè la cosiddetta procura speciale firmata manualmente, alla quale è allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore conferente procura.

Dal 2 marzo 2020 i soggetti obbligati o legittimati agli adempimenti (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) devono quindi presentare la modulistica ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale.

Gli intermediari continuano a svolgere le attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche che devono però riportare la firma digitale del soggetto obbligato/legittimato all’adempimento.
Continuano ad essere accettate, senza la procura speciale, le pratiche che l’intermediario ha il potere di firmare digitalmente in base alla legge (come gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, modalità prevista e disciplinata dall’art. 31 della legge 340/2000, ai commi 2-quater e 2-quinquies);
La modalità di presentazione delle pratiche al Registro delle Imprese è infatti in costante evoluzione, non solamente in virtù dei cambiamenti normativi, ma anche e soprattutto per l’evoluzione digitale che sta vivendo il nostro Paese. Basti a questo proposito ricordare il programma governativo (Piano 2019-2021) elaborato dall’AGID -Agenzia per l’Italia digitale- con il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, che detta indirizzi per mettere in atto una strategia condivisa con tutti i possibili attori della trasformazione digitale del Paese: Pubblica Amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca.
 
Anche la Camera di Commercio di Bologna vuole farsi parte attiva in questo processo e pertanto è intenzione dell’Ufficio intervenire nel campo di cui trattasi, iniziando un percorso graduale di eliminazione della Procura speciale fino alla sua completa abolizione dal 2 marzo 2020.
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte chiarito che la pratica di ComUnica è una collezione di file che contiene adempimenti pubblicitari rivolti a pubbliche amministrazioni diverse, "da sottoscrivere digitalmente, a cura del soggetto obbligato o legittimato all'adempimento in base alla disciplina di settore" e, nel caso della modulistica Registro Imprese detta disciplina è rinvenibile nelle norme del codice civile in materia di Registro delle Imprese, nonché in norme speciali, quale l'art. 31 delle Legge n. 340 del 2000.
 
Si evidenzia poi che accettare esclusivamente la firma digitale del titolare o del professionista incaricato (nei casi previsti dalla legge) risponde all’esigenza di assicurare certezza assoluta sull’identità del soggetto tenuto all’adempimento, anche in considerazione della diffusione sempre più massiccia dei dispositivi di firma digitale e della sensibilità culturale digitale sempre più diffusa da parte delle imprese.
 
Ulteriori vantaggi in termini di razionalizzazione, semplificazione e rapidità di lavorazione delle pratiche e della qualità dei dati (si elimina il passaggio “analogico” della procura con firma olografa e carta d’identità scansionate) e più agevole utilizzo dei controlli automatici con riduzione delle “pratiche sospese per irregolarità” e più rapido aggiornamento dei dati in visura.

Ai fini della presentazione di domande/istanze/denunce al Registro delle Imprese, i soggetti obbligati/legittimati devono quindi munirsi di dispositivo di firma digitale, qualora già non l’avessero, non potendo più avvalersi dello strumento della procura a favore di altro soggetto delegato.

A decorrere da tale data l’utilizzo di altre modalità di presentazione della pratica, vale a dire con la procura speciale, comporta il respingimento della stessa.
Si raccomanda, quindi, gli imprenditori e i soggetti obbligati/legittimati di acquisire in tempo utile un dispositivo di firma digitale e di verificarne il corretto funzionamento.
 
La Camera di Commercio di Bologna offre, da anni, il servizio di rilascio dei dispositivi digitali all’utenza presso i propri uffici ed è possibile, per le Associazioni, società di servizi e professionisti, sottoscrivere con la Camera di Commercio un mandato,
denominato “Incaricato alla Registrazione CNS”, per svolgere parte delle funzioni di registrazione per il rilascio dei dispositivi di firma digitale.
 
Maggiori informazioni sul servizio sono reperibili qui.

E’ possibile contattare il call center della Camera di Commercio al numero 051- 6093888.
Inviare una pratica
Per potere inviare una pratica di comunicazione unica occorre:
  1. aderire al servizio “Telemaco” per l’accesso alla consultazione ed alla trasmissione di pratiche messo a disposizione da InfoCamere. Per ottenere il contratto Telemaco, si può fare richiesta: tramite apposita convenzione stipulata con gli Ordini Professionali o Associazioni di Categoria (vedere il sito InfoCamere nella sezione “Banche Dati”); tramite registrazione sul sito www.registroimprese.it e costituzione on-line di un fondo da alimentare con carta di credito o altri sistemi bancari, da utilizzare per il versamento di diritti e imposte;
  2. essere in possesso di un dispositivo di firma digitale e di un certificato di firma in corso di validità: per maggiori informazioni, si può visitare la pagina dedicata alla firma digitale;
  3. disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) valida ed attiva.
Formato elettronico dei documenti

L'art. 6 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 dispone che gli atti per i quali vi è l'obbligo di deposito o di iscrizione nel Registro Imprese devono essere rappresentati come documenti informatici secondo le specifiche tecniche XML definite da DigitPA. Le specifiche tecniche del formato XML per tali tipi di atti non sono state ancora definite e, quindi, ai sensi della citata disposizione gli obbligati devono, nell'attesa, allegare all'istanza un documento informatico .PDF/A (ISO 19005-1/2/3). Il mancato utilizzo del formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) è causa di rifiuto di iscrizione da parte del Conservatore ai sensi dell'art. 7 del sopra citato D.P.C.M.

Per sapere come creare i documenti in formato PFD/A, come allegare i documenti scansionati e per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il Manuale Nazionale Adempimenti del Registro delle Imprese con integrazioni Emilia-Romagna.

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