Requisiti generali per l’esercizio dell’attività
Requisiti per svolgere l’attività di mediatore marittimo
I requisiti per lo svolgimento dell’attività di mediatore marittimo sono disciplinati dalla legge n. 478/1968 e successive modificazioni.
Chiunque voglia iniziare l'attività di mediatore marittimo come impresa individuale deve possedere:
- aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- aver sostenuto un esame volto ad accertare il requisito professionale. Per lo svolgimento dell’attività di mediatore marittimo, sezione ordinaria dell' ex ruolo, è previsto un esame orale. Gli argomenti sono indicati dall’art. 10 del D.P.R. 66/1973.
In alternativa:
- iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale (a norma dell'art. 11 comma 2 del D.M. 26.10.2011, tale iscrizione costituisce requisito professionale "permanentemente abilitante" per l'avvio dell'attività);
- oppure essere iscritto nella apposita sezione R.E.A.
- non essere interdetto o inabilitato;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
- non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
L'impresa che esercita l'attività di mediazione marittima, deve aver effettuato il deposito della cauzione pari a € 258,23 per l’esercizio dell'attività di cui alla sezione ordinaria dell'ex ruolo.
La cauzione potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria oppure tramite versamento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.
L’esercizio della professione è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
A norma dell'art. 14 del D.M. 26.10.2011, gli esami continuano ad aver luogo presso la CCIAA in cui era istituito il ruolo. La Camera di Commercio di Ravenna è competente per i residenti o aventi domicilio professionale nelle province di Ravenna, Bologna, Ferrara.
Validità degli esami
Successivamente al superamento degli esami, il candidato può iniziare l’attività entro cinque anni dalla data dell’esame.
L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto (preposto) in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività (art. 4 del D.M. 26.10.2011).
Nel caso di Società, tutti i legali rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità (generali, professionali e morali) per svolgere l'attività di mediazione marittima.
Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di spedizioniere è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico |
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