Requisiti generali per l’esercizio dell’attività
Requisiti per svolgere l’attività di spedizioniere
I requisiti per lo svolgimento dell’attività di spedizioniere sono disciplinati dall’art. 6 della Legge 14 novembre 1941, nr. 1442, così come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 26 marzo 2010, nr. 59.
Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti suddetti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero:
quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista deve riferirsi, oltre che all'interessato:
a) alle società;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato pari almeno a 100.000 euro.
Nel caso di una Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito (è necessario allegare la scansione della fideiussione alla pratica telematica e inviare l’originale alla Camera di Commercio di Bologna, Ufficio Spedizionieri, Piazza Costituzione 8, 40128 Bologna).
Per le ditte individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili il cui valore sia attestato da una perizia giurata rilasciata da un professionista iscritto all’Albo o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore a 100.000 euro (è necessario allegare la scansione della perizia giurata, della ricevuta attestante l’avvenuto deposito e della fideiussione alla pratica telematica e inviare l’originale alla Camera di Commercio di Bologna, Ufficio Spedizionieri, Piazza Costituzione 8, 40128 Bologna).
Tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, il titolare di impresa individuale e gli eventuali preposti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridicoeconomiche;
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridicoeconomiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione (a tal fine è necessario compilare il “Modello requisiti professionali spedizionieri” disponibile nella sezione modulistica della pagina web).
Le esperienze professionali idonee ad integrare il requisito in oggetto sono:
• Avere prestato attività lavorativa presso imprese di spedizione come dipendente di 1°livello, quadro o dirigente con mansioni inerenti le attività principali dello spedizioniere;
• Essere legale rappresentante di impresa di spedizione;
• Avere attitudine tecnica già riconosciuta da una Camera di Commercio.
Le esperienze professionali idonee ad integrare il requisito in oggetto sono:
• Avere prestato attività lavorativa presso imprese di spedizione come dipendente di 1°livello, quadro o dirigente con mansioni inerenti le attività principali dello spedizioniere;
• Essere legale rappresentante di impresa di spedizione;
• Avere attitudine tecnica già riconosciuta da una Camera di Commercio.
L’impresa è tenuta a costituire una cauzione per € 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
E’ necessario allegare alla pratica telematica la scansione della ricevuta attestante l’avvenuto versamento della cauzione.
E’ necessario allegare alla pratica telematica la scansione della ricevuta attestante l’avvenuto versamento della cauzione.
Non è più necessario il possesso della licenza di P.S. e nemmeno la richiesta al Comune della licenza. Pertanto i riferimenti contenuti nel modello “Spedizionieri” – sezione SCIA – sono da considerarsi abrogati.
Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di spedizioniere è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico |
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