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Albo delle Imprese Artigiane

 Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge-quadro per l'artigianato) hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, tenuto presso la CCIAA ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 30 ottobre 2001.


Le caratteristiche che individuano un’impresa come artigiana sono:

  • avere per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime;
  • l’esercizio personale e professionale del titolare dell’impresa, il quale svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • la prevalenza del lavoro del titolare (anche manuale) nel processo produttivo, rispetto al capitale impiegato;
  • l’imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e neppure essere titolare di più imprese artigiane individuali contemporaneamente;
  • il titolare deve avere piena responsabilità dell’azienda ed assumersi tutti i rischi e gli oneri inerenti la sua direzione e gestione;
  • possibilità di assumere dipendenti, ma nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dall’art. 4 della Legge quadro 443/85.

L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria, ad esclusione delle S.r.l. con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa.

 

Chi si iscrive all’Albo Imprese Artigiane:

  • impresa individuale;
  • S.n.c., purché la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.a.s., purché tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo produttivo, indipendentemente dal numero di soci accomandanti;
  • S.r.l. unipersonali, purché il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.r.l. con pluralità di soci, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
  • Società cooperative, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.

La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Bologna

La Commissione Provinciale per l’Artigianato (CPA) è organo amministrativo di rappresentanza e di tutela dell’Artigianato e svolge funzioni riguardanti la tenuta dell’Albo delle Imprese Artigiane e l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana.

Entro 60 giorni dalla presentazione delle domande, la CPA delibera in merito a:

  • iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese artigiane, sia individuali sia di società, nell’Albo Imprese Artigiane o nella separata sezione;
  • iscrizioni, modifiche e cancellazioni negli elenchi previdenziali.

La mancata comunicazione all’interessato entro il termine di 60 giorni vale come accoglimento della domanda stessa.

La CPA di Bologna è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della Legge regionale n.32/2001 (Composizione) e si riunisce a cadenza mensile, secondo un calendario prestabilito.

Avverso i provvedimenti della C.P.A. è possibile presentare ricorso in carta semplice presso la Commissione Regionale per l’Artigianato istituita presso la sede della Regione Emilia Romagna (con sede a Bologna, via Aldo Moro, 44), entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione.

La decisione della Commissione Regionale può essere a sua volta impugnata davanti al Tribunale di Bologna entro 60 giorni dalla notifica della decisione.


L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane:

  • è costitutiva dell’impresa artigiana;
  • è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese artigiane;
  • comporta l’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
  • comporta l’iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all’attività, negli elenchi nominativi degli artigiani (INPS) ai fini assicurativi e previdenziali. Negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche eventuali familiari collaboratori, ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare nell’esercizio dell’impresa artigiana;
  • la domanda, redatta su apposito modulo, va presentata entro 30 gg. dall’inizio dell’attività; in seguito gli iscritti devono segnalare ogni tipo di variazione (cambiamento attività esercitata, cambio denominazione della ditta o indirizzo, variazione della persona del titolare o dei soci ecc., cessazione) sempre entro 30 gg.


Tutte le informazioni in merito si possono trovare all'interno delle Guide e manuali

 

Invio telematico delle domande o denunce all'Albo delle imprese artigiane. Disponibile il manuale per gli adempimenti

Per depositare le domande d'iscrizione o le denunce di fatti modificativi o di cancellazione all'Albo delle imprese artigiane con modalità telematica, è disponibile il programma informatico STARWEB starweb con inserimento guidato dei dati che si integra con “Comunica” in vigore dal 1° ottobre 2009.

.Per tutti gli atti che non possono essere comunicati con il programma STARWEB è disponibile il programma FEDRA PLUS manuale (6,85 MB).

L’invio di tali domande o denunce con modalità telematica consente, rispetto alla modalità di presentazione cartacea (consentito fino al 31/03/2010) , la riduzione dei diritti di segreteria dovuti. (link a diritti di segreteria pdf).

L’invio delle istanze o denuncie con modalità telematica è soggetta all’imposta di bollo - quando prevista - di € 14,62, lo stesso importo previsto per le analoghe pratiche cartacee.